Corso O.S.S.
Autorizzato dalla Regione Puglia
Si prevede una parte teorica e una pratica, per l‘attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
Il programma formativo, definito dal DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, secondo quanto predisposto dall’art. 45 del D.Lgs.81/08, si sviluppa su 3 moduli e ha durata variabile in base alla tipologia dell’azienda (classificabile come appartenente al Gruppo A, B o C – vedi nota informativa finale per maggiori informazioni).
Periodicità aggiornamento: ogni 3 anni (come previsto dal DM 388/03).
ARGOMENTI DEL CORSO
MODULO A
Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
MODULO B
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
MODULO C
Acquisire capacità di intervento pratico
Verifica finale
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.
RELATORI
La formazione è svolta da Medici e Istruttori di Primo Soccorso.
DURATA E COSTO DEL CORSO
Aziende del Gruppo A : 16 ore €150,00
Aziende del Gruppo B o C : 12 ore €120,00
Corso di aggiornamento (solo Modulo C):
Aziende del Gruppo A : 6 ore €80,00
Aziende del Gruppo B o C : 4 ore €60,00
La verifica finale si svolge per iscritto e al di fuori degli orari di cui sopra.
SEDE
Il corso è tenuto presso la nostra sede o su richiesta presso le sedi aziendali.
PREREQUISITI
Nessuno.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.
NOTA INFORMATIVA
Secondo l’art. 1 del DM 388/2003, le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A
I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Inviaci un messaggio Whatsapp, o invia una e-mail a info@ds-centroservizi.it